Un Lavoratore, dirigente medico, ha chiesto il risarcimento per l'indennità ferie non godute relative a un periodo precedente il suo trasferimento per mobilità tra due Aziende Sanitarie. La Corte d'Appello ha respinto la sua domanda, sostenendo che il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute sorge solo con la risoluzione del rapporto di lavoro, non con la mobilità, che non interrompe il rapporto. Inoltre, ha ritenuto che il Lavoratore non avesse provato il diniego delle ferie. La Cassazione ha dichiarato il ricorso del Lavoratore inammissibile. Questo perché il ricorso non ha contestato una delle ragioni fondamentali della decisione d'Appello: l'impossibilità di ottenere l'indennità ferie non godute in caso di mobilità, mancando la risoluzione del rapporto.
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