Un Lavoratore è stato condannato per ricettazione di un'autovettura, ricevendo una pena di dieci mesi di reclusione e 500 euro di multa, con il riconoscimento di un'attenuante per la lieve entità del fatto. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della decisione precedente, evidenziando la presenza di precedenti specifici che aggravavano la posizione del ricorrente e la gravità del fatto, giustificando il diniego delle attenuanti generiche.
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