Un imputato, condannato per detenzione illecita di marijuana (circa 222 grammi), aveva raggiunto un accordo in appello (concordato in appello) per una riduzione della pena. Nonostante l'accordo, l'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza stessa del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'accordo tra le parti in appello implica la rinuncia a sollevare ulteriori contestazioni, anche su questioni rilevabili d'ufficio, salvo eccezioni specifiche non presenti in questo caso. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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