La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario che aveva trasformato una striscia di terreno comune, destinata a strada, in un giardino privato. L'ordinanza stabilisce che la volontà originaria delle parti, risultante dall'atto di divisione che definiva la destinazione d'uso immobile, prevale sull'utilizzo di fatto successivo. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può riesaminare nel merito le valutazioni già compiute dai giudici di appello, se non per vizi specifici come l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non riscontrato nel caso di specie.
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