La Corte d'Appello aveva rifiutato la consegna di un Lavoratore alle autorità rumene, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, nonostante un mandato di arresto europeo. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, il Ministero della Giustizia ha comunicato la sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte delle autorità rumene, poiché la condanna era stata appellata e non era più eseguibile. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di interesse, dato che il presupposto per la procedura di consegna era venuto meno a causa della revoca del mandato di arresto europeo.
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