Un dirigente medico veterinario ha agito contro un'azienda sanitaria pubblica per ottenere il risarcimento danni da inadempimento contrattuale relativo a un incarico di alta specializzazione. Dopo una sentenza di rigetto in primo grado e una di accoglimento in appello, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, l'ente ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte con accordo sulla compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che in caso di rinuncia non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Continua »