Una sentenza della Corte d'Appello di Salerno stabilisce un principio fondamentale in materia di preliminare vendita immobile. Anche se il promittente venditore vende l'immobile a un terzo prima della data del rogito, non si configura un inadempimento automatico. Il promissario acquirente, per far valere i propri diritti, ha sempre l'onere di convocare formalmente la controparte davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo. In assenza di tale convocazione, la richiesta di risarcimento o di restituzione del doppio della caparra viene respinta.
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