Una società petrolchimica avvia un'espropriazione immobiliare contro una debitrice tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento. Due banche intervengono nella procedura esecutiva per far valere vecchi decreti ingiuntivi e ipoteche giudiziali, esclusi in precedenza dal passivo fallimentare. La società petrolchimica si oppone alla distribuzione del ricavato, sostenendo che l'esclusione dal fallimento avesse cancellato definitivamente i crediti delle banche. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che le decisioni del tribunale fallimentare hanno una semplice efficacia endofallimentare. Di conseguenza, l'esclusione dal passivo non accerta in modo definitivo l'inesistenza del credito al di fuori del fallimento. Poiché le opposizioni ai decreti ingiuntivi non erano state riassunte, i titoli delle banche sono diventati definitivi contro la debitrice tornata in bonis, legittimando il loro intervento e la prelazione ipotecaria.
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