Una società di vendita di veicoli ha impugnato un avviso di accertamento TARES emesso dal Comune. Successivamente, l'ente ha notificato un atto di rettifica in diminuzione che annullava e sostituiva il precedente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che l'esercizio dell'autotutela sostitutiva, anche se favorevole al contribuente (in bonam partem), comporta l'annullamento del vecchio atto e la nascita di uno nuovo. Di conseguenza, questo nuovo provvedimento deve essere notificato entro il termine decadenziale quinquennale previsto dalla legge. Poiché la notifica dell'atto sostitutivo è avvenuta oltre tale scadenza, il Comune è decaduto dal potere impositivo. La società contribuente vince definitivamente la causa e l'accertamento viene annullato.
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