L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. La pronuncia di secondo grado era giunta dopo un precedente rinvio da parte della Cassazione. L'Amministrazione ha eccepito che nessuna delle parti avesse provveduto alla regolare riassunzione del processo tributario nei termini di legge. La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha accertato l'effettiva mancanza di qualsiasi atto di riattivazione del giudizio a opera delle parti. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, evidenziando che il processo doveva considerarsi estinto per inattività. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, confermando l'estinzione del giudizio.
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