La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità emessa dal Tribunale di sorveglianza. Il caso riguarda un reclamo dichiarato inammissibile per mancato deposito dei motivi, i quali erano stati invece regolarmente trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) entro i termini di legge. La Suprema Corte ha stabilito la piena validità della modalità di trasmissione telematica, in base alla normativa emergenziale applicabile all'epoca dei fatti, sancendo che l'impugnazione via PEC è rituale e deve essere considerata. Di conseguenza, il provvedimento è stato annullato con rinvio per un nuovo esame del merito.
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