Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la liberazione anticipata a un detenuto per i semestri tra il 2019 e il 2021. Il richiedente sosteneva che i reati contestati fossero antecedenti al periodo richiesto. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'attività legata al traffico di stupefacenti era proseguita fino al 2020, comportando contatti costanti con l'associazione criminale durante i semestri in valutazione. Inoltre, il detenuto, autorizzato a lavorare all'esterno, si era allontanato ingiustificatamente dal posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la liberazione anticipata richiede una reale e attiva partecipazione al percorso rieducativo, incompatibile con la violazione delle prescrizioni e il mantenimento di legami criminali. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »