Una società appaltatrice chiedeva il pagamento di un corrispettivo, ma il Collegio Arbitrale respingeva la domanda ritenendo il debito già saldato e assorbito in contratti successivi. L'appaltatrice ha tentato l'impugnazione del lodo arbitrale, sostenendo che gli arbitri avessero commesso un grave errore di valutazione delle prove, creando una motivazione inesistente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: un errore nella valutazione dei fatti non rende nulla la decisione arbitrale. L'impugnazione è possibile solo se la motivazione è totalmente assente, incomprensibile o palesemente illogica, non se è semplicemente, secondo una parte, sbagliata. La Committente ha quindi vinto la causa.
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