Un Lavoratore, condannato per bancarotta con una sentenza di patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione. Il Lavoratore contestava la mancata esplicitazione delle ragioni per non assolverlo, invocando l'articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione patteggiamento inammissibile. Ha ribadito che l'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso contro il patteggiamento a casi specifici, tra cui non rientra la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Il Lavoratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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