Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per i reati di truffa e sostituzione di persona, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata qualificazione giuridica dei fatti e un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'impugnazione patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non consente di rimettere in discussione le premesse fattuali dell'accusa o di sollevare vizi motivazionali sulla responsabilità penale, poiché l'accesso al rito speciale implica una rinuncia a tali contestazioni.
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