Un amministratore si dimetteva in modo strumentale per provocare la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, causando un danno a un altro consigliere. Quest'ultimo otteneva un risarcimento tramite arbitrato. L'amministratore dimissionario tentava l'impugnazione del lodo arbitrale, sostenendo una violazione di legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: se lo statuto societario prevede un arbitrato basato su equità e dichiara il lodo non impugnabile, la contestazione per errore di diritto non è ammessa. L'impugnazione è possibile solo in casi eccezionali, come la violazione dell'ordine pubblico, che in questa vicenda non sussisteva. La decisione degli arbitri, quindi, è diventata definitiva.
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