La Corte di Cassazione ha dichiarato una impugnazione inammissibile, presentata da un ricorrente contro una sentenza della Corte d'Appello. I motivi del ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla sussistenza della recidiva, sono stati rigettati. La Corte ha ribadito che la valutazione di tali elementi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non in caso di manifesta illogicità, qui non riscontrata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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