Due proprietari di vigneti hanno chiesto all'Ente Parco il risarcimento danni da fauna selvatica, causati da avifauna. Il Tribunale ha respinto la richiesta, indicando la Regione come responsabile. La Corte d'Appello ha confermato, sostenendo che il regolamento del Parco limitava il risarcimento solo a danni da cinghiali e volpi, e che il giudice ordinario non poteva disapplicare tale regolamento. I proprietari hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, poiché i ricorrenti non avevano depositato la prova della notifica della sentenza d'appello, un requisito fondamentale. Di conseguenza, i proprietari devono pagare le spese legali.
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