Una fondazione azionista ha impugnato i provvedimenti di risoluzione di una banca in dissesto, chiedendo l'annullamento degli atti e il risarcimento danni per l'azzeramento delle proprie azioni. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, poiché la banca era già stata liquidata e ceduta a un altro istituto, e ha rigettato la richiesta di risarcimento danni per mancata prova del pregiudizio subito. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso della fondazione. La Corte ha chiarito che, quando una decisione si fonda su più ragioni autonome (come la mancata prova del danno), l'omessa contestazione di una di esse rende inammissibile l'impugnazione delle altre. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni è stata definitivamente respinta.
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