Un Istituto Bancario ottiene la revoca di una compravendita e di una permuta immobiliare effettuate da due genitori a favore della Figlia, per tutelare il proprio credito. La Figlia impugna la decisione, ma la Corte di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cassazione. La ricorrente, infatti, non ha depositato la relata di notifica della sentenza d'appello entro il termine perentorio di venti giorni dal deposito del ricorso, come richiesto dall'articolo 369 del codice di procedura civile. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, i giudici non hanno potuto verificare la tempestività dell'impugnazione. Di conseguenza, la Figlia perde definitivamente la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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