La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24630/2025, ha stabilito un principio cruciale sull'onere mediazione opposizione a decreto ingiuntivo. In caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria, il dovere di avviare la procedura spetta al creditore che ha ottenuto il decreto (parte opposta) e non al debitore che si oppone (opponente). Se il creditore non attiva la mediazione entro il termine fissato dal giudice, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. La decisione si basa su recenti pronunce delle Sezioni Unite, che hanno chiarito la natura del giudizio di opposizione, ribaltando l'orientamento precedente.
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