Un cittadino propone opposizione contro una cartella esattoriale per violazioni del codice della strada, lamentando la mancata notifica dei verbali. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio relative alla ripartizione delle spese legali, il caso giunge in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale del cittadino e improcedibile quello incidentale del Comune. La ragione risiede in un grave vizio procedurale: la mancanza della corretta attestazione di conformità delle copie cartacee dei documenti telematici depositati, come la relata di notifica via PEC, in un contesto in cui l'agente della riscossione è rimasto solo intimato senza partecipare al giudizio. Di conseguenza, la Corte non ha potuto esaminare il merito della vicenda, compensando interamente le spese tra le parti e condannando entrambi al pagamento del doppio contributo unificato.
Continua »