Un contribuente, operante nel settore caseario, è stato identificato come imprenditore occulto per aver gestito un'attività commerciale attraverso i conti correnti di familiari senza presentare dichiarazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento basati su un accertamento induttivo e sulle risultanze bancarie, applicando il raddoppio dei termini per la presenza di indizi di reato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della ricostruzione per IRPEF e IVA, ribadendo che le movimentazioni bancarie non giustificate costituiscono reddito. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'IRAP, stabilendo che per tale imposta non è applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, in quanto le relative violazioni non hanno rilevanza penale. La sentenza chiarisce i confini tra poteri istruttori del Fisco e garanzie temporali del contribuente.
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