Una compagnia aerea ha impugnato l'avviso di accertamento per l'IRESA, ovvero l'Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, emesso dall'Ente Regionale. La società contestava la legittimità del tributo, lamentando la violazione delle norme europee e la sproporzione nella destinazione del gettito, riservato solo per il dieci per cento all'indennizzo dei residenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, confermando la legittimità della tassa regionale. I giudici hanno chiarito che l'imposta ha natura extrafiscale e non costituisce un tributo di scopo in senso stretto. Di conseguenza, il vincolo di destinazione delle entrate non incide sul dovere del contribuente di pagare. L'obbligo sorge con l'attività di decollo e atterraggio, indici validi di capacità contributiva in base al principio di tutela ambientale.
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