Un istituto di credito ha proposto ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'Amministrazione Finanziaria relativo all'imposta di registro applicata a un decreto ingiuntivo ottenuto contro una società debitrice e i suoi fideiussori. La controversia riguardava la tassazione degli interessi applicati nel decreto. La Corte di Cassazione ha confermato che tali somme, riferite a un debito scaduto, costituiscono interessi moratori. Di conseguenza, non rientrano nella base imponibile IVA e non beneficiano del principio di alternatività. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando l'applicazione dell'imposta di registro su interessi moratori in misura proporzionale del 3%, oltre a condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria per lite temeraria.
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