La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che una sentenza che dichiara la nullità parziale di un contratto (nello specifico, clausole bancarie su interessi e commissioni) e condanna alla restituzione delle somme, sconta l'imposta di registro fissa e non proporzionale. Secondo la Corte, anche in caso di nullità di singole clausole, la funzione della sentenza è meramente restitutoria e ripristinatoria dello status quo ante, senza generare un nuovo trasferimento di ricchezza. Questa interpretazione estende l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa anche ai casi di nullità non totale del contratto.
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