La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5876/2025, ha stabilito che l'imposta di registro sul concordato con un terzo assuntore deve essere proporzionale e non fissa. La decisione si basa sul principio che il decreto di omologa, in questi casi, produce effetti traslativi immediati dei beni aziendali, equiparandolo a un atto di trasferimento oneroso. L'ordinanza chiarisce anche che l'avviso di liquidazione dell'imposta è adeguatamente motivato con la sola indicazione degli estremi del provvedimento giudiziario, senza necessità di allegarlo. La Corte ha quindi respinto il ricorso dei contribuenti, confermando la legittimità della tassazione proporzionale applicata dall'Agenzia delle Entrate.
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