La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile ottenere il trasferimento coattivo di un immobile tramite sentenza (ex art. 2932 c.c.) se questo è stato modificato sostanzialmente dopo la firma del contratto preliminare. In particolare, la costruzione di un immobile abusivo, privo di titolo edilizio e non sanabile, impedisce al giudice di emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, sia per la mancanza di identità tra il bene promesso e quello attuale, sia per la nullità dell'atto di trasferimento per violazioni urbanistiche.
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