La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4280/2025, ha stabilito che lo Stato non è tenuto a risarcire il danno per la mancata remunerazione di uno specializzando se il corso frequentato, nel caso specifico 'psicologia clinica', non era incluso tra quelli previsti dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363. L'inclusione successiva di tale specializzazione con un decreto ministeriale è stata ritenuta una scelta discrezionale del legislatore italiano e non un adempimento tardivo di un obbligo europeo. Di conseguenza, non sussiste un 'illecito comunitario' e la domanda di risarcimento è stata respinta, ribaltando la decisione della Corte d'Appello.
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