Un gruppo di dipendenti pubblici, assunti tramite lo scorrimento di una graduatoria, ha citato in giudizio l'Amministrazione per ottenere il differenziale stipendiale previsto dal contratto collettivo. I lavoratori, originariamente risultati idonei ma non vincitori in un concorso precedente alla riforma dell'ordinamento professionale, ritenevano di avere diritto al mantenimento del vecchio trattamento economico. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che il differenziale stipendiale spetta esclusivamente al personale già in servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema o ai vincitori diretti del concorso. Gli idonei assunti successivamente, invece, sono considerati a tutti gli effetti dei neoassunti. Pertanto, a questi ultimi si applica integralmente la nuova disciplina retributiva, senza alcuna salvaguardia economica legata al precedente inquadramento.
Continua »