L'Imputato, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, guidava un'autovettura senza patente, poiché precedentemente revocata dal Prefetto. I giudici di merito hanno confermato la sua condanna penale per la Guida senza patente con sorveglianza speciale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'uomo, in conformità alla giurisprudenza costituzionale. Nel caso specifico, la revoca del titolo di guida derivava direttamente dalla pericolosità sociale legata alla misura di prevenzione, e non da semplici infrazioni al codice della strada. L'Imputato viene quindi definitivamente condannato e deve pagare le spese processuali.
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