La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato d'ebbrezza. Il conducente contestava il corretto funzionamento e l'omologazione dell'etilometro, oltre al mancato avviso scritto della facoltà di farsi assistere da un difensore. I giudici hanno chiarito che, sebbene l'accusa debba provare il buon funzionamento dello strumento, l'imputato ha l'onere di allegazione, ossia deve indicare elementi concreti di malfunzionamento e non limitarsi a contestazioni generiche. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna, escludendo anche la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato a causa dell'inammissibilità del ricorso, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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