Un automobilista, condannato per guida in ebbrezza aggravata da un incidente, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi procedurali. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la semplice menzione nel verbale della polizia giudiziaria dell'avvenuto avviso alla persona indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore è prova sufficiente dell'adempimento. Il ricorso, ritenuto una mera riproposizione di motivi già respinti, è stato rigettato con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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