La Corte di Cassazione ha confermato l'**inammissibilità ricorso** presentato da un imputato condannato per reati legati alla contraffazione di merce. Il ricorrente aveva basato la sua difesa sulla presunta non riferibilità dei beni alla sua persona e sulla grossolanità del falso. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano generici e miravano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, è stata confermata la condanna e inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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