La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro un'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il caso riguardava la revoca parziale di una misura interdittiva professionale applicata per reati di frode e falso. Il PM aveva contestato esclusivamente la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, omettendo di impugnare l'assenza di esigenze cautelari. La Suprema Corte ha stabilito che, senza contestare entrambi i presupposti, l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe comunque permesso il ripristino della misura, rendendo l'impugnazione priva di utilità pratica.
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