Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'accesso alla misura della semilibertà, ritenendola prematura. La decisione si fonda sulla scarsa rielaborazione critica del proprio passato criminale, sul recente avvio di permessi premio e sul fatto che il futuro datore di lavoro impiegasse un soggetto legato alla criminalità organizzata. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la concessione dei benefici penitenziari spetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Quest'ultimo deve seguire il principio di gradualità nel percorso rieducativo, senza automatismi. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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