Una società estera di scommesse ha impugnato un avviso di accertamento del 2009 relativo all'imposta unica sulle scommesse. I giudici di secondo grado avevano ritenuto legittima la richiesta del fisco, considerando il bookmaker straniero privo di concessione responsabile del pagamento insieme ai centri di trasmissione dati sul territorio. La società ha proposto ricorso in Cassazione contestando questa interpretazione retroattiva. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ancora deciso nel merito: con un'ordinanza interlocutoria ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, che non erano presenti tra gli atti di causa.
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