La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato dalla società uscente poco prima di un cambio appalto, non impedisce l'applicazione della clausola di salvaguardia. La Corte ha chiarito che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro si produce solo al termine del periodo di lavoro effettivo, non retroattivamente dall'inizio della procedura. Di conseguenza, se i dipendenti sono ancora in servizio al momento del subentro della nuova azienda, conservano il diritto a essere assunti da quest'ultima, rendendo il licenziamento pretestuoso e inefficace a eludere gli obblighi contrattuali.
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