A seguito di un incidente stradale causato da un cinghiale, un automobilista ha citato in giudizio un ente pubblico per il risarcimento dei danni. L'ente ha chiamato in causa altri soggetti pubblici. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di risarcimento ma ha disposto la compensazione delle spese legali tra tutte le parti, adducendo come motivazione l'incertezza giurisprudenziale sulla titolarità della responsabilità. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8820/2024, ha annullato questa decisione sulle spese, ritenendo la motivazione illogica e non coerente con la ratio decidendi della sentenza, che invece si basava sulla prova dell'assenza di colpa dell'ente. La questione della compensazione spese legali è stata quindi rinviata a un nuovo esame.
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