Un contribuente, dopo una sentenza della Cassazione che rinviava la causa alla Commissione Tributaria Regionale, riassumeva il giudizio omettendo di notificare l'atto a un altro socio, parte originaria del processo. La Suprema Corte, con l'ordinanza in esame, ha annullato la sentenza successiva, stabilendo la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio processuale necessario. Viene ribadito che nel giudizio di rinvio è obbligatorio citare tutte le parti del precedente grado per la valida costituzione del rapporto processuale.
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