Una società correntista ha contestato all'istituto di credito il superamento del tasso soglia in un contratto di conto corrente. Il tasso effettivo globale pattuito era del 14,47%, a fronte di una soglia antiusura del 14,06%. Tale aumento derivava dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi sul tasso nominale del 13,75%. I giudici di appello avevano escluso l'illecito, ritenendo che la capitalizzazione trasformasse gli interessi in capitale e che le istruzioni della Banca d'Italia non imponessero il loro conteggio. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione e ha accolto il ricorso della società. La Suprema Corte ha chiarito che il divieto di usura bancaria impone un calcolo onnicomprensivo dei costi. La capitalizzazione periodica rappresenta un costo economico del credito e deve rientrare nella verifica del tasso effettivo.
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