Un creditore aveva avviato una causa per separare i beni immobili del suo debitore da quelli della moglie di quest'ultimo, basandosi su una convenzione matrimoniale. Dopo la morte della moglie e l'interruzione del processo, il creditore ha riassunto la causa contro le figlie della defunta. La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte del creditore, ponendo a suo carico le spese legali. Il creditore ha impugnato questa decisione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando l'estinzione e la condanna alle spese, anche per la mancata specificità del ricorso.
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