La Polizia Locale sanzionava una grande catena di supermercati e il suo legale rappresentante per presunte violazioni sulla tracciabilità dei prodotti alimentari venduti sfusi. Gli agenti contestavano la mancata esibizione immediata dei dati di origine della merce durante l'ispezione nel singolo punto vendita. I giudici di merito confermavano la sanzione, ritenendo responsabile il vertice societario per colpa omissiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. Gli Ermellini hanno chiarito che la normativa europea non esige un riscontro istantaneo, ma la capacità di fornire i dati in tempi ragionevoli. Inoltre, nelle aziende complesse e con molti punti vendita, delle irregolarità locali risponde il responsabile del singolo esercizio e non automaticamente l'amministratore delegato, salvo specifiche omissioni organizzative provate.
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