Due amministratori di una società di trasporti fallita sono stati condannati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Il primo amministratore non ha consegnato le scritture contabili al curatore, mentre il secondo ha prelevato 55.000 euro sostenendo di aver pagato in contanti le trasferte degli autisti, senza fornire adeguate pezze giustificative. Entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione sollevando vizi di notifica, difetti di comunicazione da parte del curatore e chiedendo una nuova valutazione delle testimonianze sui pagamenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: le notifiche via PEC al difensore erano valide, il dovere di consegnare i libri contabili sussisteva comunque e la Cassazione non può riesaminare le prove di fatto. I due amministratori sono stati condannati anche al pagamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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