Un automobilista è stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo delle forze dell'ordine, l'uomo è sceso dalla propria vettura e ha opposto una condotta oppositiva verso gli agenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la propria identificazione alla guida, la sussistenza della resistenza e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. L'automobilista è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende, confermando in via definitiva la precedente condanna.
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