L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la condanna per il reato di ricettazione. La difesa ha lamentato l'errata qualificazione giuridica del fatto e ha richiesto l'applicazione della ricettazione di particolare tenuità, prevista dal quarto comma dell'articolo 648 del codice penale per i fatti di lieve entità. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi proposti riproducevano acriticamente le censure già respinte dalla Corte d'appello, senza argomentare specifici errori giuridici della decisione impugnata. L'Imputato ha tentato illegittimamente di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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