Un detenuto ha chiesto il differimento della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare, segnalando patologie fisiche, depressione e passata tossicodipendenza. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza basandosi su una relazione medica dell'istituto di pena, che attesta buone condizioni generali e la trattabilità dei disturbi in carcere. Il condannato ha ricorso in Cassazione contestando la mancanza di approfondimenti clinici e lamentando una scorretta valutazione dei pareri di parte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità non possono riesaminare le valutazioni mediche di merito quando la motivazione del tribunale è completa, recente e coerente. La decisione comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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