La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un professionista condannato per il reato di distruzione documenti contabili. La Corte ha stabilito che il reato sussiste anche quando la ricostruzione del volume d'affari è possibile, sebbene con difficoltà, attraverso l'acquisizione di prove da fonti terze (aliunde). La difesa, basata sulla presunta perdita accidentale dei documenti, è stata ritenuta infondata e una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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