La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del rappresentante legale di una società i cui fondi erano stati usati per pagare le spese di liquidazione di un'altra azienda. Entrambe le società, sebbene formalmente distinte, erano state ricondotte a un unico soggetto nell'ambito di un sequestro preventivo. La Corte ha stabilito che, in casi di schermi societari fittizi, i beni sequestrati costituiscono un'unica massa patrimoniale, legittimando il prelievo di fondi da una società capiente per coprire le spese di amministrazione giudiziaria di un'altra incapiente, prima di ricorrere all'anticipazione da parte dell'Erario.
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