Un medico convenzionato ha richiesto il pagamento dell'indennità di rischio di 4 euro l'ora, prevista dall'accordo integrativo della Regione Abruzzo. L'Azienda Sanitaria si è opposta, sostenendo che tale accordo locale fosse nullo per contrasto con il contratto collettivo nazionale. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione dell'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del medico. I giudici hanno stabilito che la contrattazione regionale non può concedere un'indennità di rischio in modo automatico e generalizzato a tutti i medici di continuità assistenziale. Questo compenso aggiuntivo, infatti, può essere previsto solo per specifiche e documentate situazioni di disagio o difficoltà, come stabilito dall'accordo nazionale. Di conseguenza, la clausola regionale che estendeva il beneficio a tutti è stata dichiarata nulla.
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